REGOLAMENTO

DELIBERA N. 10 DEL 2013

COMUNE DI PONCARALE

REGOLAMENTO COMUNALE DI VOLONTARIATO

DI PROTEZIONE CIVILE

 

ART. 1

 

E’ costituito presso la sede municipale, il gruppo comunale di volontari di protezione civile, al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano dimora preferibilmente nel Comune stesso, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell’ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza.

La denominazione è: “ GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PONCARALE”

 

ART. 2

 

L’ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all’accettazione della stessa da parte del Sindaco.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall’amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l’appartenenza al gruppo e l’eventuale “specializzazione”.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

 

ART. 3

 

Il Sindaco, ai sensi dell’art.15 della legge n. 225/92, è l’autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell’emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

 

ART. 4

 

Il Sindaco, con l’eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

1. Assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza); 

2. Garantire turni di reperibilità propri, dell’ente e dei partecipanti al gruppo comunale; indicare altre sì capacità e tempi di mobilitazione;

3. Curare al proprio interno l’informazione, la formazione e l’addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;

4. Gestire il costante aggiornamento dei fatti relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato il Piano Comunale di Protezione Civile.

5. Ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

 

ART. 5

 

I volontari possono essere formati ed addestrati dalla Regione Lombardia –U.O. protezione civile- o dalla Prefettura competente per territorio, con il supporto di tecnici delle Direzioni Generali regionali, del Corpo Nazionale dei VV.FF., Corpo Forestale dello Stato, ecc. o altri tecnici qualificati appartenenti a Istituzioni o Enti che, per i compiti Istituzionali cui attengono, siano ritenuti idonei.

 

ART. 6

 

Il gruppo comunale (o intercomunale) di protezione civile, in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

 

ART. 7

 

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art.4 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza).

 

ART. 8

 

Ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile, purché il Gruppo comunale di protezione civile , sia regolarmente iscritto nell’apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile 

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantiti, nell’ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

1. il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

2. il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

3. La copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 4 della legge 11/08/91 n.

266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;

4. Il rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:

- Spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all’art.10 del D.P.R. 194/2001 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

- Eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;

- Altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette; 

5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta presso il Dipartimento della Protezione Civile-Presidenza del Consiglio dei Ministri - viene rimborsato l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

 

ART. 9

 

Il Sindaco è garante e del rispetto e dell’osservanza del presente regolamento.

 

ART. 10

 

L’accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile condizionano l’appartenenza al gruppo; le infrazioni o l’inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, nel caso, il parere non vincolante del Coordinatore del gruppo comunale e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l’eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.

Regolamento di Protezione Civile di Poncarale
Il presente regolamento è in vigore dalla data di delibera sino a successive modifiche
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